ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
16 dicembre 2016 (1)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Ritiro della domanda di registrazione – Non luogo a statuire»
Nella causa T-774/14,
Ica Foods SpA, con sede in Pomezia (Italia), rappresentata da A. Nespega, avvocato,
ricorrente,
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da L. Rampini, in qualità di agente,
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale
San Lucio Srl, con sede in San Gervasio Bresciano (Italia), rappresentata da F. Sangiacomo, avvocato,
avente ad oggetto un ricorso presentato contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 settembre 2014 (procedimento R 1815/2013-2), relativa ad un procedimento per dichiarazione di nullità tra Ica Foods e la San Lucio,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),
composto, al momento della deliberazione, da A. Dittrich, presidente, J. Schwarcz e V. Tomljenović (relatore), giudici,
cancelliere: E. Coulon
ha emesso la presente
Ordinanza
1 Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 15 novembre 2016, la parte ricorrente e la parte interveniente hanno informato il Tribunale di un accordo transattivo tra le parti in data 14 novembre 2016 e che, a seguito di tale accordo, la parte interveniente ha ritirato la domanda di registrazione del marchio GROK (n. 4439956). Chiedono pertanto al Tribunale di constatare che la causa è ormai priva di oggetto. Esse non hanno concluso sulle spese.
2 Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 1o dicembre 2016, la parte convenuta ha informato il Tribunale che non sollevava obiezioni sulla domanda della parte ricorrente e della parte interveniente di constatare che la causa è divenuta priva di oggetto e non vi è più luogo a statuire. Essa chiedeva al Tribunale di condannare la ricorrente a sostenere le spese del procedimento.
3 Conformemente all’articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale, nella fattispecie è sufficiente constatare che, alla luce del ritiro della domanda di registrazione, il presente ricorso è divenuto privo di oggetto. Ne consegue che non vi è più luogo a statuire [ordinanza del 3 luglio 2003, Lichtwer Pharma/UAMI – Biofarma (Sedonium), T‑10/01, EU:T:2003:182, punti da 16 a 18].
4 L’articolo 137 del regolamento di procedura prevede che, in caso di non luogo a statuire, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa.
5 Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che si debba disporre che la parte ricorrente e la parte interveniente sopportino le proprie spese nonché, ciascuna, la metà delle spese sostenute dalla parte convenuta.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
così provvede:
1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.
2) Ica Foods SpA e San Lucio Srl sono condannate a sopportare le proprie spese, nonché, ciascuna, la metà delle spese sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).
Lussemburgo, 16 dicembre 2016.
Le greffierLe président
E. CoulonA. Dittrich
1 Lingua processuale: l’italiano.
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